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Da Fiumefreddo è possibile raggiungere con l'auto, in pochi minuti di strada, le rinomate stazioni sciistiche del versante orientale (Linguaglossa) e occidentale (Nicolosi, Zafferana Etnea).
Un mare da sogno
Marina di Cottone

Il mare Jonio in questa parte della riviera è di incomparabile bellezza. Qui sfocia il fiume Fiumefreddo che vede la luce nell'omonima Riserva Naturale. La presenza del fiume rende le acque di questo mare fresche, incontaminate e sempre balneabili.

Statuto_parte_I_TITOLO_II

Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)

STATUTO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

approvato dal consiglio comunale con delibera n. 27 del 18.03.2004.


Parte prima
IDENTITA' ISTITUZIONALE, PRINCIPI, E FUNZIONI FONDAMENTALI

TITOLO II
LE FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 9 Ambiti di competenza
 
  1. Il comune assolve tutte le funzioni amministrative riguardanti il proprio territorio e la popolazione che in esso vive ed opera, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ad eccezione di quelle funzioni che le leggi dello Stato o della Regione siciliana conferiscono ad altro ente.
  2. Il comune, nell'ambito delle sue funzioni, attua forme di collaborazione con la Regione, con la Provincia, con gli altri comuni, con enti, Società, istituzioni varie, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.
  3. Il comune garantisce, altresì, le funzioni e i servizi ad esso conferiti, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e della Regione.
  4. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, in sintonia con il dettato costituzionale e per quanto é di propria competenza e possibilità, si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettiva e sostanziale uguaglianza dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione di azioni positive per favorire pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.
  5. Favorisce una organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze degli abitanti e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.
  6. E' istituita la consulta comunale per le pari opportunità fra uomo e donna e per l'applicazione dei principi enunciati dalla legge 10 aprile 1991, n.125 nonché per l'applicazione dell'art. 56 della legge, regionale 01/09/93, n. 26.
  7. Il consiglio comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.
  8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.
  9. La consulta svolge funzioni propositive in materia di pari opportunità e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.
  10. Il comune riconosce il ruolo della famiglia per il benessere sociale nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.
  11. Il comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, presta particolare attenzione alle loro esigenze e adotta le misure necessarie a soddisfare i loro bisogni, nel pieno rispetto delle loro peculiarità e della loro dignità.
  12. Nel promuovere e favorire la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani, il comune può istituire una apposita consulta comunale per l'infanzia, i minori ed i giovani.
  13. Il Consiglio comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività sociale e culturale.
  14. La consulta svolge funzioni propositive e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.
  1. Possono essere convocati appositi consigli comunali aperti dedicati esclusivamente alla trattazione dei problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani della comunità locale.
  2. Il Comune fa propri i principi contenuti nella convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
  3. Armonizza tempi e modalità dei servizi comunali con le esigenze più generali dei cittadini, donne e uomini.
  1. Pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani e previene qualunque forma di sfruttamento minorile anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e gli enti istituzionali.
  2. Favorisce tutte le giuste iniziative promosse dalle varie associazioni ed organismi di tipo educativo-formativo presenti sul territorio della comunità e promuove esso stesso la realizzazione del diritto allo studio, i mezzi atti alla lotta contro la droga e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
     
Art. 10 Educazione alla pace
 
  1. Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
  2. A tale scopo, promuove e sostiene nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, con particolare riguardo all'approfondimento dei metodi non violenti e riconferma il proprio territorio zona denuclearizzata.
     
Art. 11 Funzioni sociali e prevenzione
 
  1. Il Comune persegue la crescita umana, civile e sociale della comunità; si adopera per la realizzazione di una convivenza serena e operosa, solidale e responsabile, ispirata al rispetto, alla tolleranza, al dialogo e a un vivo e costante interesse per il bene comune.
  2. Promuove e incoraggia forme di libera aggregazione volte allo sviluppo della socializzazione e tendenti allo sviluppo della solidarietà anche verso i soggetti socialmente deboli.
  3. Favorisce l'affermarsi di una convivenza attiva e responsabile, prevenendo e rimuovendo, anche in collaborazione con gli organismi preposti alla sanità, all'educazione, all'istituzione e al lavoro, le cause di ordine ambientale, economico, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione.
  4. Organizza ed eroga, nell'ambito delle leggi che regolano la materia, servizi e prestazioni socio-assistenziali di base, ispirandosi a criteri di rispetto della persona e della sua identità culturale, di riservatezza, di riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.

Art. 12 Tutela della salute
 
  1. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, concorre a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.
  2. A Tal fine, predispone strumenti idonei a salvaguardare la salubrità dell'ambiente urbano ed extraurbano, l'igienicità dei luoghi pubblici e delle abitazioni, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela della maternità e della infanzia, la difesa dai rumori e l'eliminazione di tutti quei fattori chiaramente nocivi alla salute della comunità.
     
Art. 13 Tutela dell'ambiente e gestione del territorio
 
  1. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia promuove e attua un ordinato ed organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economica-popolare ed alle infrastrutture sociali, alla soluzione del bisogno abitativo.
  2. Il Comune adotta tutti quei provvedimenti che sono necessari per garantire la tutela dell'ambiente naturale, per conservarlo e per migliorarlo, per difenderlo contro qualsiasi tentativo di deturpazione o di impoverimento.
  3. Si impegna, altresì, a ricercare modalità e forme adeguate per l’uso corretto del territorio e delle sue risorse, salvaguardando l'integrità del patrimonio boschivo e delle colture, il fiume e le sue sorgenti, la flora e la fauna in esso esistenti, le attrattive del paesaggio e la sicurezza degli abitanti.
  4. Si impegna ad una politica di difesa e valorizzazione dell'agricoltura, allo scopo di salvaguardare la principale fonte economica della comunità locale ed i livelli occupazionali ad essa collegati.
  5. Sostiene e promuove la difesa delle risorse naturali e ambientali, la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e a eliminare l'inquinamento di ogni tipo.
  6. Riconosce e tutela i valori del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrico-ambientale, della riserva naturale del fiume "Fiumefreddo", delle zone boschive, della costa e del mare che insieme caratterizzano la fisionomia e l'assetto territoriale tipici del Comune.
  7. Provvede all’attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali.
  8. Ricerca e favorisce l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14 Sviluppo economico
 
  1. Il Comune tutela e promuove l'attività agricolo-produttiva, impegnandosi ad intervenire nella opportune sedi.
  2. Promuove e incentiva la differenziazione delle colture, l'agriturismo e l'agricoltura biologica, adoperandosi perché gli agricoltori che utilizzano questo sistema siano dotati di un marchio che attesti la qualità dei loro prodotti.
  3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di assicurare al servizio la migliore funzionalità nell'interesse del consumatore.
  4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato e della imprenditorialità giovanile e delle cooperative attraverso iniziative di incentivazione e di stimolo e la creazione di spazi ed aree appositamente attrezzate.
  5. Favorisce e coordina tutte quelle iniziative che abbiano lo scopo di dar vita ad un'ordinata attività turistica, adeguatamente programmata e inserita in un contesto di compatibilità e di integrazione con le altre realtà economiche esistenti.
  6. Il Comune riconosce, stimola e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori.

Art. 15 Promozione della cultura e tutela del patrimonio storico ed artistico
 
  1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale della comunità, adottando iniziative idonee a favorire l'interesse e la partecipazione di tutti i cittadini alla cultura e alla vita sociale.
  2. Stimola i cittadini, specie i giovani, a scoprire nel costume e nella tradizione la propria matrice culturale e a sapere individuare nella realtà presente quei valori di unità, di libertà e di pluralismo sociale che caratterizzano il passato della nostra gente.
  3. Si adopera perché tutti i componenti la comunità locale, in particolar modo i giovanissimi, abbiano ad usufruire del diritto allo studio.
  4. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento anche mediante l'acquisizione dei beni.

Art. 16 Sport e tempo libero
 
  1. Il Comune incoraggia e garantisce lo sport nelle varie espressioni.
  2. Predispone infrastrutture e piani di sviluppo intesi a realizzare adeguati impianti per l'esercizio dello sport, sia libero che organizzato.
  3. Promuove il turismo giovanile e quello sociale.
  4. Ricerca modalità e mezzi per un'autentica valorizzazione turistica del suo territorio.
  5. Adotta ogni possibile iniziativa per favorire e consolidare l'uso razionale e creativo del tempo libero, sia per i giovani che per gli adulti.

Art. 17 Multietnicitá
 
  1. Il Comune favorisce l'integrazione nella propria comunità di cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e doveri, concorrendo a tutelare il diritto al lavoro e alla salute, e favorendo ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.
  2. Si impegna a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani per la costituzione di una società multietnica mediante iniziative di ricerca, di informazione, di cooperazione, e di educazione allo sviluppo.

Art. 18 Associazione enti-strutture
 
  1. Il Comune promuove le attività dell'associazionismo e del volontariato, sociale e/o con compiti di protezione civile, al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze.
  2. Al fine di conseguire le finalità previste dagli artt. 15 e 16 del presente statuto, il Comune favorisce la costituzione di enti, organismi ed associazioni a carattere sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo; promuove la realizzazione di strutture, servizi ed impianti idonei, assicurandone l'accesso, come previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
  3. L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi e degli impianti di cui al presente articolo sarà disciplinato da apposito regolamento.

 

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