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Il mare Jonio in questa parte della riviera è di incomparabile bellezza. Qui sfocia il fiume Fiumefreddo che vede la luce nell'omonima Riserva Naturale. La presenza del fiume rende le acque di questo mare fresche, incontaminate e sempre balneabili.

Statuto_parte_II_TITOLO_I

Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)

STATUTO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

approvato dal consiglio comunale con delibera n. 27 del 18.03.2004.


Parte seconda
ORDINAMENTO COMUNALE E STRUTTURE DI GESTIONE

TITOLO I
ORGANI DI GOVERNO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

 

Art. 19 Organi di governo del Comune

        Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 20 Pubblicità della situazione patrimoniale, propaganda e spese elettorali 
 
  1. Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco, gli assessori comunali e ciascun consigliere sono tenuti, dall'inizio del loro mandato, agli adempimenti di cui alla  legge regionale n. 128/82 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale, personale e dell'intero nucleo familiare.
  2. Tale dichiarazione deve essere aggiornata ogni anno.
  3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono obbligatori anche per i componenti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente.
  4. I soggetti di cui sopra decadono dalla carica ove  omettano di presentare la dichiarazione nel termine di diffida da parte del segretario comunale, stabilito in 30 giorni.
  5. Della decadenza il segretario comunale dà notizia ai presidenti dei collegi ed organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
  6. La propaganda elettorale per la elezione del consiglio comunale e del sindaco é disciplinata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 21 Consiglio comunale
 
  1. Il consiglio comunale é l'organo di indirizzo generale, di programmazione e di controllo politico-amministrativo dell'ente.
  2. E' composto da 15 consiglieri eletti a suffragio universale.
  3. I tempi e le modalità di elezione del consiglio comunale sono determinati dalla legge

Art. 22 Competenze e attribuzioni del consiglio comunale
 
  1. Il consiglio comunale:
    1. rappresenta l'intera comunità;
    2. assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
    3. determina l'indirizzo politico, sociale, ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
    4. ha autonomia organizzativa e funzionale;
    5. opera scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
    6. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
    7. impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
    8. esercita le competenze previste dalla legge in materia di piani territoriali e urbanistici, limitatamente all’adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all’approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima del piano regolatore generale.
    9. esercita le competenze previste dalle leggi vigenti, nonché quelle attribuite espressamente  dal presente statuto.

       2.  Rientrano, altresì, nelle competenze consiliari:

a.       l’elezione del collegio dei revisori dei conti;

b.      la nomina del difensore civico;

c.       l’approvazione dei piani triennali di attività di cui all’art.21 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6; 

d.      l’assunzione di mutui se non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;

       3.  Esercita le competenze previste dall’art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142 così come  

            recepito dall’art. 1 della legge regionale 48/91 modificato dall’art.26 della legge

            regionale 7/92 nonché quelle attribuite da leggi successivamente emanate.

       4.  Le competenze non possono essere delegate.

 5.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo la   disciplina prevista nel  regolamento per il funzionamento del consiglio medesimo. 

Art. 23 Presidenza del consiglio
 
  1. Il consiglio comunale elegge nel suo seno il presidente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia Elegge altresì un vice presidente Il presidente, in caso di assenza o per impedimento, é sostituito dal vice presidente e, in assenza o per impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano. Spetta al presidente  dirigere il dibattito delle sedute consiliari, fissare la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio, per  propria determinazione o su  richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri, secondo quanto previsto nell’apposito regolamento del funzionamento del consiglio.
  2. In questi ultimi due casi il presidente deve comunque riunire il consiglio entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
  3. Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione ai consiglieri, ai quali dovrà garantire un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni poste in discussione, 
  4. Rientra tra i poteri di direzione del presidente la possibilità di disporre l'intervento al consiglio comunale di funzionari o di esperti, ove particolari argomenti  lo richiedano.
  5. Per la prima convocazione del consiglio, si procede ai sensi  della legge regionale vigente Il segretario comunale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, ai fini del controllo sostitutivo, qualsiasi omissione concernente gli atti prescritti dal presente articolo all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art.24 Durata del mandato  del Presidente 

      Il Presidente dura in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo  scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto.

Art. 25 Consigliere anziano
 
  1. E' consigliere anziano colui che alle elezioni ha ottenuto la cifra individuale più alta; in caso di parità di voti, l'anzianità é determinata dall'età.
  2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, é considerato tale il consigliere, tra i presenti, che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
Art. 26 Consiglieri comunali
 
  1. La posizione giuridica, lo status e le conseguenti responsabilità dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge vigente.
  2. Sono altresì regolati dalla legge i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
  3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
  4. Nei casi di surroga, il nuovo consigliere entra in carica non appena il consiglio comunale avrà adottato la relativa deliberazione.

Art. 27 Competenze e attribuzioni dei consiglieri comunali
 
  1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
  2. In particolare, il consigliere comunale è titolare dei seguenti diritti:
    1. diritto di iniziativa su tutte le deliberazioni di competenza del consiglio;
    2. diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
    3. diritto di ottenere dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, in conformità alle norme contenute nell'apposito regolamento;
    4. diritto di ottenere dal Sindaco risposta agli atti ispettivi entro 15 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
  3. Il consigliere comunale esercita il proprio mandato nell'esclusivo interesse della comunità locale e contribuisce con il suo operato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di progresso verso i quali é orientata e diretta l'azione amministrativa del Comune.

 Art. 28 Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari.

  1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a n° 5 sedute consecutive            del consiglio, possono essere dichiarati decaduti dall’assemblea consiliare.
  2. Le giustificazioni dovranno essere fornite dal consigliere con apposita nota, indirizzata alla presidenza del consiglio, ai gruppi consiliari e al sindaco, da presentare entro i cinque     
    giorni dalla quinta assenza al protocollo generale dell’ente.
  1. In assenza dell’adempimento di cui al precedente comma o nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute sufficienti, il Presidente, autonomamente o su richiesta anche di un solo consigliere comunale, provvede a contestare formalmente l’ingiustificata assenza all’interessato.
  2. Contemporaneamente, il Presidente convoca il consiglio comunale da celebrare non prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione, ponendo all’ordine del giorno la dichiarazione di decadenza del consigliere il quale, anche in corso di seduta, potrà far valere le proprie cause giustificative anche ad integrazione di quelle precedentemente fornite.
  3. Il consiglio dichiara la decadenza del consigliere a maggioranza dei componenti il collegio.  

 Art. 29 Regolamento per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale.

  1. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avvisi scritti, contenenti gli argomenti posti all’ordine del giorno, consegnati ai singoli consiglieri dal messo notificatore comunale o da idoneo personale appositamente incaricato
  1. Copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa all'albo pretorio del Comune almeno  cinque giorni prima della data fissata per la seduta  o almeno  24 ore prima per le        convocazioni urgenti.
  2. Nei casi d'urgenza, il consiglio può essere convocato, con le stesse modalità, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.
  3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza, o almeno 24 ore prima nei casi d'urgenza.
  4. Dopo l’entrata in vigore del presente statuto, il consiglio dovrà adeguare il regolamento per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale col quale saranno disciplinate  le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, di informazione dei gruppi consiliari e dei consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Il Regolamento indica altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente.
  5. Il regolamento dovrà prevedere anche le modalità di gestione delle risorse attribuite al consiglio, ai gruppi consiliari regolarmente costituiti e alla presidenza, per la fornitura dei beni e dei servizi necessari all’espletamento delle relative funzioni.

Art. 30 Pubblicità delle sedute  

  1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
  2. Le sedute di consiglio devono essere adeguatamente pubblicizzate mediante l’affissione di un congruo numero di manifesti nel quale devono essere indicati i punti all’O.d.G; inoltre la seduta dell’O.d.G. vanno pubblicati sul sito Internet  del Comune. Nel  caso di sedute di rilevante interesse pubblico deve essere data pubblicità maggiore facendo uso di mezzo fonico per le vie del paese.
  3. Idonee barriere devono delimitare gli spazi riservati al pubblico, cui deve essere assicurata la possibilità di assistere alla discussione, senza diritto di intervento, e gli spazi riservati ai consiglieri.
  4. Le sedute del consiglio nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali, dei meriti e dei demeriti o delle capacità delle stesse, si svolgono a porte chiuse, con l’esclusione del pubblico.
  1. Nei casi di cui al precedente comma, possono restare nella sala solo i consiglieri, il Sindaco o suo delegato e il segretario comunale.
  2. A richiesta del presidente, per motivate esigenze, potranno intervenire anche dipendenti dell’ente.
  3. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della  amministrazione, se trattati pubblicamente.
  4. In tali circostanze, il consiglio, ultimata la discussione e le eventuali operazioni di voto, dovrà pronunciarsi, con successiva votazione, sulla riservatezza del verbale.
  5. Ove la maggioranza dei presenti si sia pronunciata per la riservatezza del verbale, tutti coloro che hanno partecipato alla seduta sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 31 Commissioni consiliari

  1. Il consiglio comunale  può istituire, nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee e speciali.
  2. Le commissioni consiliari possono avere funzione di controllo e garanzia, di studio o di programmazione.
  3. Il regolamento disciplina, per ciascuna tipologia, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
  4. Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute delle commissioni consiliari trova applicazione il precedente articolo 30.
  5. La presidenza delle commissioni con funzione di controllo e garanzia deve essere attribuita a componenti delle minoranze consiliari.
  6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il sindaco, gli assessori, i dirigenti dei servizi comunali, i funzionari e i rappresentanti di forze sociali, economiche, culturali, gli organismi associativi per l'esame di specifici argomenti.
  7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori tutte le volte che questi lo richiedano.
  8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.
     
Art. 32 Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo
 
  1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati da almeno 3 componenti e designano il proprio capogruppo, dandone formale comunicazione al sindaco e al presidente del consiglio.
  2. Possono costituirsi in gruppo anche i consiglieri eletti in numero inferiore nelle rispettive liste, purché espressi da liste presentatesi autonomamente alle ultime elezioni amministrative oppure che facciano riferimento a gruppi politici rappresentati in Parlamento.
  3. Ai gruppi consiliari, come previsto da regolamento, sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, personale, beni e servizi, compatibilmente con le disponibilità dell'ente.
  4. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione scritta, i capigruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista.
  1. E' istituita la conferenza dei capigruppo per la programmazione e il coordinamento dei lavori consiliari, nonché per l'esame e la valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento delle rappresentanze politiche del comune.
  2. La conferenza é convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da un consigliere da lui delegato.
  3. La conferenza è convocata anche su domanda di almeno due capigruppo.
  4. Tranne nei casi di urgenza, sull'ordine del giorno del consiglio comunale va sentita la conferenza dei capigruppo cui il presidente dovrà fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, con le modalità e le eventuali eccezioni previste dal regolamento.
  5. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse le deliberazioni di competenza della giunta comunali nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
 
Art. 33 Prima adunanza

Il consiglio neo eletto, nella sua prima adunanza espleterà gli adempimenti previsti dalle
vigenti norme regionali La seduta dovrà essere pubblica e le votazioni dovranno essere
palesi.

Art. 34 Validità degli atti

Ogni proposta di deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il
regolamento per il funzionamento del consiglio richiedano una maggioranza speciale.

L'esame degli emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio del "giusto procedimento" in ordine alla preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile
nei casi previsti dalla legge.

Le votazioni sono palesi; sono adottate a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclamate dal presidente che, nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero nelle sedute segrete, deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori da lui designati di cui almeno uno di minoranza, scelti tra i componenti del consiglio presenti al momento della votazione. 

Art. 35 Giunta comunale
 
  1. La giunta é composta da 6 assessori e dal sindaco che la presiede e la nomina con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente statuto.
  2. E’ buona norma che tra consigliere e assessore valgano le stesse incompatibilità fra assessore e Sindaco.

Art. 36 Funzioni e competenze

     1.  La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, dell’imparzialità, della trasparenza e della efficienza.

 2.  La giunta adotta i provvedimenti deliberativi necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel rispetto degli indirizzi generali del consiglio nei confronti del quale svolge una funzione propositiva e di impulso.           

  1. Le competenze della giunta sono limitate all’organizzazione generale dell’Ente e agli atti di indirizzo politico e controllo dell’attività gestionale demandata all’apparato burocratico nonché all’adozione degli atti espressamente previsti dall’ordinamento istituzionale degli enti locali.
  2.  In particolare compete alla giunta:

a. l’adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

b. l’approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale;

c.       la determinazione della dotazione organica del personale;

d.      autorizzazione alle spese di economato per forniture di beni o servizi entro l’importo previsto dal vigente regolamento o per i maggiori importi consentiti dalla legge;

e.       l’approvazione dei progetti preliminari e di massima delle opere pubbliche; 

f.        l’individuazione dei concorsi, l’approvazione delle graduatorie e l’assunzione del personale;

g.       conferimento incarichi professionali;

h.       la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società di capitali istituite per la gestione dei servizi pubblici locali o per fini di interesse generale;

i.         l’adozione dei piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali.

  1.   È inoltre attribuita alla giunta la competenza ad adottare le seguenti proposte di

        deliberazione:

a.       erogazione assistenze socio-assistenziali;

b.      erogazione contributi ad associazioni culturali sportive, culturali, ecc.;

c.       costituzione in giudizio dell’ente e conferimento incarico professionale per patrocini legali;

d.      conciliazione e transazione delle liti;

e.       variazioni di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi;

f.         approvazione schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e relazione revisionale e programmatica;

g.       l’adozione ed eventuali variazioni del piano esecutivo di gestione;

h.       approvazione schema programma triennale delle OO.PP;

i.         assunzione di mutui già previsti espressamente in atti fondamentali di programmazione economico-finanziaria del Consiglio;

       6.   Esercita altresì ogni altra competenza espressamente attribuitale da disposizioni di legge.      

 

Art. 37 Durata

       La giunta municipale dura in carica cinque anni. La sua composizione viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le sue valutazioni.

Art. 38 Modalità di decisione
 
      1.   Le sedute della giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della
            maggioranza dei membri che la compongono.

 2.  Le decisioni della giunta sono assunte in sedute a cui possono partecipare nei limiti in cui dalla stessa sono richiesti, funzionari ed altri soggetti per l'approfondimento degli argomenti da dibattere.

Art. 39 Presidenza della giunta

      Il sindaco presiede la giunta e può essere temporaneamente sostituito nei modi e nei termini   previsti al successivo art. 47.

Art. 40 Decadenza dell'assessore

            Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e sospensione sono stabilite dalla  legge.

Art. 41 Revoca dell'assessore

        1. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più componenti della giunta, provvedendo alla nomina del nuovo assessore.

        2. In tal caso, dovrà presentare al consiglio comunale, entro sette giorni, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni.

Art. 42 Sostituzione degli assessori e cessazione della giunta

1.  Il sindaco procede alla nomina degli assessori revocati ai sensi del precedente articolo con atto contestuale a quello di revoca.

2.  Ad analoga nomina il sindaco procede in caso di dimissione, sospensione, decadenza o morte.

  1. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, entro sette giorni, al consiglio comunale, all'organo di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali.
  2. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
  3. Tuttavia, sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 43 Convocazione e  funzionamento della giunta 

  1. Le sedute della giunta sono convocate dal sindaco, o dall'Assessore che lo sostituisce, nei modi di legge.
  2. La giunta, con proprio atto deliberativo, può stabilire le convocazioni e l’esercizio della propria attività.
 
Art. 44 Il Sindaco: Funzioni, distintivo e giuramento, attribuzioni di vigilanza ed organizzazione

    1.  Il sindaco é il capo dell'amministrazione e l'ufficiale del Governo in sede locale.

 2.  Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la sua rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.

  1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
     
  1. Distintivo dal sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.
     
  1. Il sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al  consiglio comunale, nella prima seduta di insediamento.
     
  1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e la causa di cessazione dalla carica.
     
  1. Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del  segretario comunale o dei responsabili incaricati di posizioni organizzative.
     
  1. I provvedimenti del sindaco prendono il nome di determinazioni, sono immediatamente esecutivi e non sono soggetti a controllo di legittimità.
     
  1. Devono essere pubblicati all’albo pretorio, a pena di decadenza, per quindici giorni    consecutivi.
     
  1. Qualora comportino un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, i predetti provvedimenti devono essere preventivamente muniti del parere di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria prevista dalla legge.

       11. Il sindaco:

    1. ha la rappresentanza generale dell'ente;
    2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativadel Comune e ne rappresenta la volontà collegiale;
    1. coordina l'attività dei singoli assessori;
    2. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
    3. impartisce direttive al direttore generale o al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
    4. ha facoltà di delega;
    5. promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
    6. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
    7. convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi;
    8. adotta ordinanze contingibili ed urgenti, in qualità di massima autorità sanitaria locale, a tutela dell’igiene e la salute pubblica, e, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, in materia di ordine pubblico;
    9. attribuisce le funzioni di messo notificatore;
    10. adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dallo statuto alle attribuzioni della giunta, del direttore generale e/o del segretario comunale, o dei dirigenti; in particolare nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
    11.  può nominare il direttore generale previa apposita convenzione tra comuni ai   sensi delle norme vigenti o conferire le relative funzioni al segretario comunale
    12.  individua eventuali componenti degli uffici posti alle sue dirette dipendenze e previsti nell’apposito regolamento approvato dalla giunta municipale;
    13. può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscano rapporto di  pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge;
    14. può provvedere alla copertura dei posti  dei responsabili dei servizi o degli uffici  mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ;

q.      può conferire, nei limiti previsti dalle norme, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ( consulenze) per obiettivi determinati e con convenzione a termine;

    1. coordina, nell’ambito delle leggi vigenti e degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici  nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in modo da armonizzare l’espletamento dei servizi, rispondendo alle esigenze generali degli utenti;
    2. può adottare misure di limitazione della circolazione previste dal Codice della strada per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico;
    3. nomina i rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni, società, commissioni ed organi consultivi, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Tali nomine fiduciarie decadono al momento della cessazione del mandato del sindaco.
    4. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti o incaricati di posizione organizzativa;
    5. adotta, altresì, qualunque provvedimento non contemplato nel presente articolo che rientri nelle sue competenze per espresse disposizioni normative.
  1. Il sindaco, inoltre:
    1. acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche  riservati;
    1.  promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
    2. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
    3.  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

     12. II sindaco, infine:

                  a.    propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede;

    1.  ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad   uno o più assessori;
    2. propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al consiglio comunale e ne richiede la convocazione al presidente;
    3. partecipa direttamente o a mezzo di un assessore dallo stesso delegato, alle riunioni del consiglio;

        13.  Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

        14.   Le modalità di partecipazione e di intervento sono disciplinate dal regolamento.

15.  Le deleghe agli assessori sono conferite per settori organici di materie individuati sulla base della struttura operativa del comune. 

Art. 45  Ordinanze sindacali 

 1. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme di legge, ordinanze contingibili ed urgenti  in    materia di igiene e sanità e in materia di pubblica sicurezza.   

 2.Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

 3. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

       4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze contingibili e urgenti sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.           

             5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario  nelle forme di legge.

       6. In ogni caso le ordinanze vanno pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni            consecutivi.

Art. 46 Criteri generali per le nomine 

1. Fatti salvi i requisiti di legge e specifiche disposizioni, il Sindaco, per le nomine e le designazioni di competenza, dovrà garantire idonea pubblicità dell’avvio del procedimento, mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune, per almeno 10 giorni consecutivi,  di apposito avviso.

      2.  Il Sindaco, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di legge e dei curricula dei candidati, adotta la determina di nomina.

Art. 47 Cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte

 1. Qualora, nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza,  dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.

2. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della  manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo e all'Assessore regionale degli EE.LL., compete al segretario comunale.

      3. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai  sensi dell'art.55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n: 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

 4.  La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

       5.  La durata in carica del nuovo eletto é rapportata al periodo di carica residuo del sindaco cessato

       6.  Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

       7.  La durata in carica del nuovo consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della  carica dell’organo cessato.

       8.  Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario,   nominato secondo le modalità previste dalle norme di legge in vigore al momento            della cessazione dalla carica. 

Art. 48 Vice sindaco

             1. Il sindaco nomina, tra gli Assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di  assenza o impedimento.

       2. Qualora anche il vicesindaco si assenti o sia impedito, fa le veci del sindaco, in  successione, il componente della giunta più anziano di età.

 

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