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Il mare Jonio in questa parte della riviera è di incomparabile bellezza. Qui sfocia il fiume Fiumefreddo che vede la luce nell'omonima Riserva Naturale. La presenza del fiume rende le acque di questo mare fresche, incontaminate e sempre balneabili.

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Regolamento comunale Condono Tributi Locali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2010

Regolamenti >>

 

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Provincia di Catania
 
 
 
 
REGOLAMENTO COMUNALE
CONDONO TRIBUTI LOCALI
 
 
                  Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2010
 
 
  
Articolo 1
Ambito d'applicazione
 
1.      Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
a)      imposta comunale sugli immobili;
b)      imposta comunale sulla pubblicità;
c)      tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
d)      tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2.    Il presente Regolamento si applica altresì in tutte le altre fattispecie ammesse con eventuali e
       successive disposizioni interpretative e/o di legge emanate da organismi istituzionalmente
       competenti.
 
Articolo 2
Oggetto
 
  1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse dal 01.01.2003 fino al 31 dicembre 2008 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.
 
Articolo 3
Violazioni oggetto della definizione
 
1)      Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2008, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2)      La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del   presente regolamento, su modelli distribuiti gratuitamente dall’ufficio tributi e regolarmente approvati con determinazione del Responsabile del Servizio. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei contitolari o dal rappresentante legale e comunque anche dagli altri soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti comunali relativi ad ogni singolo tributo a sottoscrivere le dichiarazioni e/o denunce, può essere presentata al comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
3)      Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'articolo 1.
4)      Per i tributi di cui alle lettere da a) a c) dell'articolo 1, la presentazione della dichiarazione omessa od irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo.
5)      La tassa di smaltimento dei rifiuti che risulterà dovuta per effetto delle nuove dichiarazioni e di quelle integrative presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo sarà iscritta dal comune in ruoli da rendere esecutivi entro il 2011, ed i corrispondenti importi, comprensivi delle addizionali di legge, saranno pagati secondo le modalità previste per i ruoli ordinari.
 
 
Articolo 4
Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune
 
1)      Gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2008, divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate  ed iscritte nei ruoli coattivi sono esclusi dai benefici del presente provvedimento.
2)      Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esso può essere definito con l’ abbuono degli interessi e delle sanzioni. Ai fini della definizione il contribuente od il coobbligato solidale deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo.
3)      Il pagamento dei tributi definiti ai sensi del  presente regolamento deve avvenire entro il termine di cui all’art. 3 comma 2. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.
4)      La tassa definita ai sensi del comma 2 e le relative addizionali saranno iscritte dal comune in ruoli da rendere esecutivi entro i termini previsti dalla normativa vigente, ed i corrispondenti importi, comprensivi delle addizionali di legge, dovranno essere pagati in un'unica rata.
 
Articolo 5
Sospensione dei procedimenti pendenti
                       Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere
 
1)      La presentazione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2)      A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e della relativa ricevuta di presentazione.
3)      Il procedimento è sospeso per la durata massima di un anno, o di due anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani.
4)      Conclusasi la fase di definizione del condono, il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo precedentemente sospeso.
 
Articolo 6
Sgravio di somme iscritte a ruolo.
 
1)      Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, entro sei mesi il comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.
 
Articolo 7
Pagamento dei tributi
 
1)      I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, sono pagati mediante bollettini di conto corrente postale che potranno essere ritirati presso l’ufficio tributi, o bonifico bancario a favore del Comune.
 
 
 
Articolo 8
Rigetto delle domande di definizione agevolata
 
  1. Il comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
  2. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.
 
Articolo 9
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
 
1.      Relativamente a ruoli formati dal comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre 2008, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
  1. A tal fine, il concessionario invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito , con l 'indicazione delle somme da pagare a titolo di sorta e spese. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra concessionario e comune.
  1. Con riferimento al comma precedente il concessionario presenterà al comune, mensilmente il rendiconto, comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione i seguenti dati:
a) i carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito per sorta e per interessi di mora a favore del comune;
    b) le riscossioni totali dai contribuenti, con separata indicazione delle somme incassate per  sorta e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte;
c)     le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
    d) i relativi riversamenti;
d) i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorta e di interessi di mora di spettanza del comune.
  1. Il presente articolo si applica alle somme iscritte a ruolo .
 
articolo 10
Rateizzazione
 
1.      Nel caso in cui gli importi da versare superino   la somma di €. 250,00 per le persone fisiche e la somma di €. 500,00 per gli   altri soggetti , si può richiedere al    Comune la rateizzazione secondo le seguenti modalità:
- La 1^ rata pari al 50% dell’importo complessivo deve essere versata entro il termine stabilito dall’art.3    comma 2).       
         - La 2^ rata, pari al 30% dell’importo complessivo dovrà essere 
         versata entro i successivi  60 giorni decorrenti dal pagamento 
         della 1^ rata , con una maggiorazione dell’1 % ;
          - La 3^ rata, pari al restante 20%   dell’importo complessivo,  
         dovrà essere versata entro i successivi 60 giorni decorrenti dal 
        pagamento della 2^ rate, con una maggiorazione de 2%.
1.      L’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate, decorso un    tempo non superiore a 90 giorni, non determina l’inefficacia della definizione.
        Per il recupero delle somme  non corrisposte a  tali scadenze si 
        applicano    le vigenti disposizioni con le   sanzioni altresì 
        dovute pari al 30 % delle   somme non   versate, ridotte alla        metà in caso di versamento eseguito entro trenta giorni successivi   alle scadenze medesime   e gli interessi legali.
 
Articolo 11
Norme transitorie e finali
 
1.      Il presente regolamento entra in vigore e sarà efficace una volta espletate tutte le formalità di    legge.
2.      Il Dirigente del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo di (Internet, stampa locale e di emittenti radiofoniche e televisive locali eccetera);
3.      Copia del regolamento è trasmessa:
a)  alla commissione tributaria provinciale e regionale, al giudice di pace ed al tribunale;
   b)   agli iscritti negli albi o negli ordini di dottore commercialista, ragioniere, consulente del  lavoro e di altre professioni contabili e di consulenza e rappresentanza tributaria, con uffici   nel comune ed in quelli limitrofi;
c)   alle organizzazioni di categoria degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori.
 
 
 
 
 
 

 

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